La Corte di Giustizia dell'Unione Europea e i videogiochi digitali

Serge

Nuovo utente
Non sono sicuro che la sezione per questa discussione sia corretta, e in caso contrario prego i moderatori di spostarla.
Mi stupisce che sia io il primo a iniziarla, dato che è di colossale importanza questa sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e che interessa buona parte (suppongo) dell'utenza di questo forum, ma più in generale di tutti i videogiocatori di questa generazione.
Ebbene sì, la Corte ha stabilito che è possibile rivendere i propri videogiochi regolarmente scaricati dalle apposite piattaforme, impedendo cioé che l'autore si metta in mezzo tra il proprietario del gioco e il possibile acquirente. Questo perché il diritto di copyright si esaurisce alla prima vendita (quella che passa dal publisher al primo consumatore), e pertanto un'interferenza da parte dell'autore costituisce abuso del diritto. E questo è valido sebbene ci siano documenti informativi come EULA che impongono l'esatto contrario all'utente (infatti lì si sostiene che il videogioco sia una licenza, e non una merce) proprio nel momento in cui acquista il videogioco.

Analizzando concretamente la situazione però, possiamo solo dire che questo sia il primo passo verso un lontano traguardo. Infatti ci sono alcune case videoludiche che impongono alcuni sistemi interni al gioco per cui è sì vendibile il gioco, ma non il proprio account, rendendo di conseguenza totalmente inutile il solo pensiero di vendere un gioco del genere perché la persona che acquista il gioco è totalmente inabilitata a giocarci (e il primo esempio che mi viene in mente in questo senso è Diablo III).

Vi metto i passaggi fondamentali di questa sentenza e il link alla lettura completa in italiano (premettendo che la causa è di per sé molto complessa, per cui consiglio ai più non esperti di diritto dell'Unione Europea di leggere solo i passaggi fondamentali):

36 Si deve ricordare che, a termini dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, la prima vendita di una copia di un programma per elaboratore nell’Unione, da parte del titolare del diritto d’autore o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione della copia stessa nell’Unione.

38 Al fine di stabilire se, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale, il diritto di distribuzione del titolare del diritto d’autore sia esaurito, occorre verificare, in primo luogo, se il rapporto contrattuale intercorrente tra il titolare ed il cliente, nell’ambito del quale ha luogo il download di una copia del programma di cui trattasi, possa essere qualificato come «prima vendita della copia di un programma per elaboratore», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24.

39 Secondo costante giurisprudenza, dalle esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio d’uguaglianza discende che una disposizione di diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera Unione, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme

40 Orbene, il testo della direttiva 2009/24 non effettua alcun rinvio agli ordinamenti nazionali per quanto riguarda il significato da attribuire alla nozione di «vendita» di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima. Ne discende, quindi, che tale nozione deve essere considerata, ai fini dell’applicazione di detta direttiva, nel senso che essa contiene una nozione autonoma di diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme sul territorio di quest’ultima

41 Tale conclusione risulta avvalorata dall’oggetto e dallo scopo della direttiva 2009/24. Infatti, dai considerando quarto e quinto di tale direttiva, fondata sull’articolo 95 CE, cui corrisponde l’articolo 114 TFUE, emerge che detta direttiva mira ad eliminare le differenze esistenti tra le normative degli Stati membri pregiudizievoli per il funzionamento del mercato interno per quanto attiene al software informatico. Orbene, un’interpretazione uniforme di tale nozione di «vendita» è necessaria al fine di evitare che la protezione riconosciuta dalla direttiva medesima ai titolari del diritto d’autore possa variare a seconda della legge nazionale applicabile.

43 La Oracle sostiene che essa non procede alla vendita di copie dei programmi per elaboratore oggetto della causa principale. Essa precisa, a tal riguardo, di mettere gratuitamente a disposizione dei propri clienti, sul proprio sito Internet, una copia del programma de quo e che i clienti stessi possono procedere al download di tale copia. La copia così scaricata può essere, tuttavia, utilizzata da tali clienti solamente qualora abbiano concluso un contratto di licenza di utilizzazione con la Oracle. Una siffatta licenza attribuisce ai clienti della Oracle un diritto di utilizzazione di durata indeterminata, non esclusivo e non trasmissibile, del software di cui trattasi. Orbene, secondo la Oracle, né la messa a disposizione gratuita della copia né la conclusione del contratto di licenza di utilizzazione implicano un trasferimento del diritto di proprietà della copia medesima.

44 A tal riguardo si deve rilevare che il download di una copia di un programma per elaboratore e la conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazione costituiscono un tutt’uno indivisibile. Infatti, il download di una copia di un programma per elaboratore è privo di utilità qualora la copia stessa non possa essere utilizzata dal suo detentore. Le due operazioni devono essere quindi esaminate, ai fini della loro qualificazione giuridica, nel loro complesso

45 Per quanto attiene alla questione se, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale, le operazioni commerciali di cui trattasi implichino il trasferimento del diritto di proprietà del software, si deve rilevare che dalla decisione di rinvio risulta che il cliente della Oracle, che scarica la copia del programma de quo e che conclude con detta società un contratto di licenza di utilizzazione concernente la copia stessa, riceve, a fronte del pagamento di un prezzo, un diritto di utilizzazione della copia di durata illimitata. La messa a disposizione, da parte della Oracle, di una copia del proprio programma e la conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazione sono quindi volte a consentire che i clienti stessi possano utilizzare detta copia, in modo permanente, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare del diritto d’autore di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui questi è proprietario.

46 Ciò premesso, le operazioni indicate supra al punto 44, esaminate nel loro complesso, implicano il trasferimento del diritto di proprietà della copia del programma di cui trattasi.

Qui il link alla sentenza completa in italiano: InfoCuria
 

Geminx

Member
Infatti ci sono alcune case videoludiche che impongono alcuni sistemi interni al gioco per cui è sì vendibile il gioco, ma non il proprio account, rendendo di conseguenza totalmente inutile il solo pensiero di vendere un gioco del genere perché la persona che acquista il gioco è totalmente inabilitata a giocarci (e il primo esempio che mi viene in mente in questo senso è Diablo III).
A me più che il problema di fondo sembra il mezzo che renda possibile attuare la sentenza. Perché dal momento che per accedere al mio gioco devo utilizzare un account che mi abilità all'utilizzo, per cederlo mi basterà fare un trasferimento del gioco tramite il servizio del gestore ad un altro account, ovviando così anche al problema del "rimuovere la copia posseduta dopo la vendita". Resta il problema dell'offline, ma ci si può pur sempre inventare qualcosa :D
 

Level MD

The Secret Darkness
Il caso è un po' particolare

Per i programmi per elaboratore oggetto della causa principale la Oracle offre licenze per gruppi di almeno 25 utenti ciascuna. Un’impresa che abbia bisogno di acquisire una licenza per 27 utenti deve, quindi, acquistare due licenze.

23 I contratti di licenza della Oracle relativi ai programmi per elaboratore oggetto della causa principale contengono, sotto la voce «Conferimento di diritti», la seguente clausola:

«Per effetto del pagamento dei servizi ella acquisisce, esclusivamente per i suoi scopi commerciali interni, il diritto di utilizzazione permanente, non esclusivo, non trasferibile e gratuito per tutti i prodotti che la Oracle sviluppa e le mette a disposizione sulla base del presente contratto».

24 La UsedSoft commercializza licenze usate relative a programmi per elaboratore e, in particolare, licenze di utilizzazione dei programmi della Oracle oggetto della causa principale. La UsedSoft acquisisce a tal fine, presso i clienti della Oracle, le licenze di utilizzazione, ovvero una parte di esse qualora le licenze inizialmente acquisite attengano ad un numero di utenti superiore alle esigenze del primo acquirente.

25 Nel mese di ottobre del 2005, la UsedSoft proponeva «promozioni speciali Oracle», nell’ambito delle quali offriva in vendita licenze «già utilizzate» per i programmi della Oracle oggetto della causa principale. In tale contesto precisava che tutte le licenze erano «attuali», nel senso che era ancora in vigore il contratto di manutenzione sottoscritto dall’originario licenziatario con la Oracle e che la legittimità della vendita iniziale risultava confermata da un attestato notarile.

26 I clienti della UsedSoft non ancora in possesso del programma della Oracle di cui trattasi scaricano, dopo aver acquisito tale licenza usata, una copia del programma direttamente dal sito Internet della Oracle. Quanto ai clienti che dispongano già di tale programma ed acquistino ulteriori licenze per ulteriori utenti, la UsedSoft suggerisce loro di copiare il programma nella stazione di lavoro di tali altri utenti.

non mi sembra applicabile al semplice acquisto di un prodotto digitale perché nel caso specifico le licenze vendute non sono state completamente usate e quindi completamente utilizzabili dall'acquirente successivo, è come se l'acquirente del pacchetto da 25 utenze ne abbia utilizzate 10 e rivende il pacchetto con le altre 15, mentre l'acquirente del gioco digitale è singolo e associato all'account, non mi sembra comparabile con chi acquisisce la licenza di 25 utenze/account
 

drago 2

Member
Ma secondo voi con i problemi economici e tutto il resto la Corte di giustizia europea sta a pensare a videogiochi.
 
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